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Studio Legale PiermartiniCorso della Repubblica 19, 47121 Forlì
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Trasparenza e preventivo

Il primo colloquio è dedicato a conoscersi e a inquadrare la Sua situazione, senza impegno. Solo dopo, e prima di assumere l'incarico, Le viene consegnato un preventivo scritto e personalizzato: nessuna sorpresa.

Il compenso è determinato secondo i parametri forensi (D.M. 55/2014), di norma nell'ambito dei valori medi, salva la maggiore complessità di alcune pratiche, e in funzione del valore e della delicatezza dell'affare.

Informativa resa ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026

1. Il diritto del cliente al preventivo scritto

In forza dell'art. 13, comma 5, della Legge 247/2012, il professionista è tenuto, al momento del conferimento dell'incarico e in ogni caso a richiesta del cliente, a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra:

Il preventivo è rilasciato:

Il preventivo non costituisce di per sé proposta contrattuale vincolante: il rapporto professionale si perfeziona soltanto con la sottoscrizione, da parte del cliente, della proposta scritta di incarico che lo Studio sottopone all'esito del primo incontro.

2. Criteri di determinazione del compenso

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 247/2012, il compenso del professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ed è liberamente determinato fra le parti, nel rispetto del principio del decoro della professione (art. 25 Codice Deontologico).

In assenza di accordo scritto, ovvero in caso di liquidazione giudiziale (artt. 14 e 28 L. 794/1942), trova applicazione il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche), che individua i parametri di liquidazione in funzione di:

a) natura dell'attività (giudiziale civile, penale, amministrativa, tributaria; stragiudiziale; consulenza);

b) valore della controversia (per cause di valore determinato) ovvero complessità in concreto (per cause di valore indeterminato o per attività stragiudiziale);

c) fasi processuali in cui l'attività è stata svolta (di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale, esecutiva);

d) autorità giudiziaria adita (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Corti Tributarie ai sensi della L. 31 agosto 2022, n. 130, etc.);

e) importanza, urgenza e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione della novità delle questioni trattate, del numero e della complessità degli atti redatti, dell'esito ottenuto.

I valori tabellari indicati dal D.M. 55/2014 possono essere aumentati fino all'80% o ridotti fino al 50% secondo i criteri di cui all'art. 4 del medesimo decreto. Per cause di particolare complessità, l'incremento può arrivare fino al 100% (per la fase istruttoria di particolare difficoltà) o al doppio dei massimi tabellari (art. 6, comma 1, D.M. 55/2014).

Lo Studio si riserva di proporre, in alternativa alla liquidazione parametrica, modalità di determinazione del compenso quali:

3. Spese vive ed esborsi

Le spese vive sono quelle anticipate dal professionista per conto del cliente e necessarie allo svolgimento dell'incarico. Sono distinte dal compenso e vengono fatturate separatamente in fattura, con l'indicazione della causale.

Le principali categorie di spese vive sono:

VoceEsempioRiferimento normativo
Contributo Unificato di iscrizione a ruolo (CU)tributo dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa civile, della procedura esecutiva, dell'opposizione, dell'appelloD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Diritti di cancelleria e marche da bollocopia atti, certificati, autentiche, marca da € 27 per nota d'iscrizione a ruoloD.P.R. 642/1972
Spese di notifica e di registrazione attinotifiche tramite UNEP, notifiche a mezzo PEC (esenti) o tramite servizio postale (raccomandata A/R)L. 21 gennaio 1994, n. 53
Compensi di Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)acconti e saldo dei consulenti nominati dal Giudiceart. 8 D.P.R. 115/2002
Compensi di periti, investigatori privati autorizzati, consulenti di parte (CTP)esami medico-legali, perizie grafologiche, perizie contabili, indagini difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p.tariffa professionale del consulente
Spese di trasfertaviaggi presso uffici giudiziari fuori dal circondario di Forlì-Cesena, secondo le tabelle ACI e i parametri di cui all'art. 27 D.M. 55/2014art. 27 D.M. 55/2014
Spese di domiciliazionecorrispettivo riconosciuto al collega domiciliatario presso il foro dove pende la causaaccordo con il domiciliatario

Le spese vive sono anticipate dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente, secondo le modalità concordate; in difetto, lo Studio si riserva di non procedere all'attività che richieda l'anticipazione delle spese.

4. Patrocinio a spese dello Stato

Il cittadino che si trovi in condizioni economiche disagiate — con reddito imponibile, ai fini IRPEF, non superiore a € 12.838,01 annui (soglia aggiornata con D.M. 10 maggio 2023, applicabile dal 1° marzo 2023 — l'importo è soggetto ad aggiornamenti periodici) — può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (artt. 74-141), per il giudizio civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e per gli affari di volontaria giurisdizione.

Lo Studio fornisce assistenza per la verifica dei requisiti reddituali e per la predisposizione e presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (per la materia civile, amministrativa, contabile e tributaria) ovvero al Giudice procedente (per la materia penale).

Per gli aspetti operativi si rinvia alla pagina dedicata del Sito.

5. Mediazione obbligatoria e ADR

Per talune materie il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche, da ultimo D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — riforma Cartabia) costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, l'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 prevede l'obbligo di mediazione per le controversie in materia di:

In tali ipotesi, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010 impone all'avvocato di informare per iscritto il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi della mediazione e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità. Lo Studio adempie a tale obbligo informativo all'interno della proposta scritta di incarico.

Analogamente, la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in L. 162/2014) costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale e per le domande di pagamento — a qualsiasi titolo — di somme non eccedenti € 50.000.

6. Modalità di pagamento e tracciabilità

I compensi e gli esborsi sono regolati esclusivamente attraverso strumenti tracciabili:

IBAN: IT26 C030 6913 2981 0000 0014 364
Banca: Intesa Sanpaolo S.p.A.
BIC: BCITITMM

In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche), non sono accettati pagamenti in contanti per importi pari o superiori a € 5.000 in unica soluzione o in più tranches frazionate artificiosamente. Anche per importi inferiori, lo Studio privilegia gli strumenti di pagamento tracciabili al fine di garantire la massima trasparenza e di assolvere agli obblighi di adeguata verifica di cui al D.Lgs. 231/2007 (v. pagina Antiriciclaggio).

Tutti i pagamenti sono attestati da regolare fattura elettronica emessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice destinatario M5UXCR1, ovvero — in mancanza di codice/PEC del cliente — recapitata nella sua Area Riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

7. Comunicazioni con la clientela

Lo Studio si impegna a tenere costantemente informato il cliente sull'andamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense, e a riscontrare tempestivamente le richieste di informazioni mediante:

Forlì, 4 giugno 2026
Avv. Gabriele Piermartini

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