Cos'è il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto attraverso il quale lo Stato assicura il diritto di difesa al cittadino non abbiente, in attuazione dell'art. 24, comma 3, della Costituzione, che impone di garantire ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.
La disciplina è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, parte III (artt. 74-141), e si applica al processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e agli affari di volontaria giurisdizione. Il cittadino ammesso al beneficio è assistito da un avvocato del proprio foro iscritto agli appositi Elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.
Iscrizione del titolare agli Elenchi del COA di Forlì-Cesena
L'Avv. Gabriele Piermartini è iscritto agli Elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena:
- Materia penale: iscritto dal 12 febbraio 2018;
- Materia civile: iscritto dal 16 marzo 2020.
Requisito reddituale
Può accedere al patrocinio a spese dello Stato chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a una soglia fissata dalla legge e periodicamente aggiornata con decreto ministeriale (art. 76 D.P.R. 115/2002).
La soglia vigente al 2024 — fissata con D.M. 10 maggio 2023 e applicabile dal 1° marzo 2023 — è di € 12.838,01 annui. L'importo è soggetto ad aggiornamenti periodici ed è raccomandato verificarne il valore corrente al momento della presentazione dell'istanza.
Se l'interessato convive con il coniuge, con altri familiari o con il convivente di fatto, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ciascun componente del nucleo familiare, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002).
Una deroga al cumulo opera per la materia penale quando siano oggetto della causa diritti della personalità o vi sia conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo: in tal caso si considera il solo reddito dell'interessato (art. 76, comma 4, D.P.R. 115/2002).
Per la materia penale opera, inoltre, un meccanismo di maggiorazione della soglia di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002).
Quando si applica il patrocinio
L'ammissione al beneficio copre l'assistenza nei procedimenti:
- civili, anche di volontaria giurisdizione (cause di separazione e divorzio, opposizioni a decreti ingiuntivi, controversie del lavoro, controversie in materia di locazione e condominio, azioni risarcitorie, etc.) — la domanda non deve risultare manifestamente infondata (art. 122 D.P.R. 115/2002);
- penali, in qualunque fase e grado (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni, esecuzione penale, sorveglianza), tanto a favore dell'indagato/imputato quanto della persona offesa che intenda costituirsi parte civile;
- amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato;
- tributari davanti alle Corti di Giustizia Tributaria;
- contabili davanti alla Corte dei Conti;
- di volontaria giurisdizione (interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, adozioni, etc.);
- affari stragiudiziali di accertamento, esercizio o difesa di un diritto, quando l'accesso al giudizio sia subordinato a un previo procedimento di mediazione o di negoziazione assistita.
Restano escluse — salvo specifiche deroghe — le cause per cessione di crediti o ragioni altrui, le condotte di esercizio abusivo dei diritti e i casi in cui la domanda risulti manifestamente infondata.
Modalità di richiesta
L'istanza di ammissione al patrocinio si presenta a soggetti diversi a seconda della materia:
- Materia civile, amministrativa, contabile, tributaria, volontaria giurisdizione: l'istanza è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (per residenza dell'istante o per sede del giudice davanti al quale pende o è da instaurarsi il procedimento). Il COA delibera, di norma, entro dieci giorni dalla ricezione, ammettendo o respingendo l'istanza con provvedimento motivato (artt. 124 ss. D.P.R. 115/2002). L'eventuale diniego è impugnabile davanti al competente Giudice tributario o ordinario, secondo la materia.
- Materia penale: l'istanza è presentata, direttamente o tramite difensore, all'autorità giudiziaria procedente (PM in fase di indagini preliminari; GIP/GUP in udienza preliminare; giudice del dibattimento; Corte d'Appello; etc.), che decide con decreto motivato (art. 96 D.P.R. 115/2002).
La presentazione dell'istanza in materia civile è gratuita; in materia penale, è esente da imposta di bollo.
Documentazione necessaria
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità (artt. 79 e 121 D.P.R. 115/2002):
- le generalità complete del richiedente (e, in materia civile, dei componenti del nucleo familiare convivente);
- l'enunciazione, anche in modo sommario, dei fatti e degli elementi di diritto che integrano la pretesa azionata o la difesa attivata, con l'indicazione delle prove che si intendono utilizzare;
- l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione e l'autorizzazione, in capo all'Ufficio competente, a richiedere agli enti previdenziali, all'Anagrafe Tributaria e ad ogni altro Ufficio della Pubblica Amministrazione, copia delle dichiarazioni dei redditi e ogni altra documentazione necessaria a verificare la veridicità di quanto dichiarato;
- per il cittadino di Paese non UE, la certificazione consolare di residenza (ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 quando la documentazione consolare non sia ottenibile);
- l'eventuale nomina del difensore iscritto agli elenchi del COA per la materia di pertinenza.
La falsità delle dichiarazioni in ordine al reddito è punita ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 115/2002 con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; tali pene sono aumentate se dal fatto è conseguito l'ottenimento del beneficio.
Cosa copre il patrocinio
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, fra l'altro, che lo Stato assuma a proprio carico:
- il compenso e le spese dovuti al difensore (liquidati dal Magistrato con decreto motivato, secondo i parametri del D.M. 55/2014 ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 per la materia civile/amministrativa/contabile/ tributaria; ridotti di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis per la materia penale);
- il contributo unificato, le marche da bollo, gli onorari e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato (CTU, interpreti, etc.) e al consulente tecnico di parte;
- le spese di notificazione e di registrazione degli atti.
Il difensore ammesso al patrocinio non può chiedere e percepire dal cliente, in alcun modo, compensi o rimborsi a integrazione di quelli liquidati dal Magistrato (art. 85 D.P.R. 115/2002), pena la sanzione disciplinare e la cancellazione dall'Elenco.
Il ruolo dello Studio
Lo Studio assiste l'interessato nella valutazione preliminare dei requisiti, nella predisposizione dell'istanza e della documentazione di supporto, nella presentazione al Consiglio dell'Ordine o all'Autorità giudiziaria competente e nella successiva conduzione del procedimento — in qualunque grado e in qualunque materia di propria competenza (cfr. Aree di attività).
L'attività di assistenza nella fase di ammissione e di liquidazione, in sé considerata, non comporta oneri a carico dell'interessato.
Per un primo confronto
Per la verifica della propria posizione e per la valutazione di un'istanza di ammissione è possibile contattare lo Studio ai recapiti indicati nella sezione Contatti. In sede di primo incontro è opportuno portare con sé l'ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) e i documenti relativi alla vicenda per la quale si intende richiedere l'assistenza legale.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, parte III (artt. 74-141);
- D.M. 10 maggio 2023 — aggiornamento della soglia reddituale di ammissione (€ 12.838,01);
- Cost., art. 24, comma 3 — garanzia dei mezzi per agire e difendersi ai non abbienti.
