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Studio Legale PiermartiniCorso della Repubblica 19, 47121 Forlì
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Patrocinio a spese dello Stato

Il diritto del cittadino non abbiente alla difesa gratuita finanziata dallo Stato — ex D.P.R. 115/2002. Lo Studio è iscritto agli elenchi del Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena.

Cos'è il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto attraverso il quale lo Stato assicura il diritto di difesa al cittadino non abbiente, in attuazione dell'art. 24, comma 3, della Costituzione, che impone di garantire ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

La disciplina è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, parte III (artt. 74-141), e si applica al processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e agli affari di volontaria giurisdizione. Il cittadino ammesso al beneficio è assistito da un avvocato del proprio foro iscritto agli appositi Elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

Iscrizione del titolare agli Elenchi del COA di Forlì-Cesena

L'Avv. Gabriele Piermartini è iscritto agli Elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena:

Requisito reddituale

Può accedere al patrocinio a spese dello Stato chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a una soglia fissata dalla legge e periodicamente aggiornata con decreto ministeriale (art. 76 D.P.R. 115/2002).

La soglia vigente al 2024 — fissata con D.M. 10 maggio 2023 e applicabile dal 1° marzo 2023 — è di € 12.838,01 annui. L'importo è soggetto ad aggiornamenti periodici ed è raccomandato verificarne il valore corrente al momento della presentazione dell'istanza.

Se l'interessato convive con il coniuge, con altri familiari o con il convivente di fatto, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ciascun componente del nucleo familiare, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002).

Una deroga al cumulo opera per la materia penale quando siano oggetto della causa diritti della personalità o vi sia conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo: in tal caso si considera il solo reddito dell'interessato (art. 76, comma 4, D.P.R. 115/2002).

Per la materia penale opera, inoltre, un meccanismo di maggiorazione della soglia di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002).

Quando si applica il patrocinio

L'ammissione al beneficio copre l'assistenza nei procedimenti:

Restano escluse — salvo specifiche deroghe — le cause per cessione di crediti o ragioni altrui, le condotte di esercizio abusivo dei diritti e i casi in cui la domanda risulti manifestamente infondata.

Modalità di richiesta

L'istanza di ammissione al patrocinio si presenta a soggetti diversi a seconda della materia:

La presentazione dell'istanza in materia civile è gratuita; in materia penale, è esente da imposta di bollo.

Documentazione necessaria

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità (artt. 79 e 121 D.P.R. 115/2002):

La falsità delle dichiarazioni in ordine al reddito è punita ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 115/2002 con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; tali pene sono aumentate se dal fatto è conseguito l'ottenimento del beneficio.

Cosa copre il patrocinio

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, fra l'altro, che lo Stato assuma a proprio carico:

Il difensore ammesso al patrocinio non può chiedere e percepire dal cliente, in alcun modo, compensi o rimborsi a integrazione di quelli liquidati dal Magistrato (art. 85 D.P.R. 115/2002), pena la sanzione disciplinare e la cancellazione dall'Elenco.

Il ruolo dello Studio

Lo Studio assiste l'interessato nella valutazione preliminare dei requisiti, nella predisposizione dell'istanza e della documentazione di supporto, nella presentazione al Consiglio dell'Ordine o all'Autorità giudiziaria competente e nella successiva conduzione del procedimento — in qualunque grado e in qualunque materia di propria competenza (cfr. Aree di attività).

L'attività di assistenza nella fase di ammissione e di liquidazione, in sé considerata, non comporta oneri a carico dell'interessato.

Per un primo confronto

Per la verifica della propria posizione e per la valutazione di un'istanza di ammissione è possibile contattare lo Studio ai recapiti indicati nella sezione Contatti. In sede di primo incontro è opportuno portare con sé l'ultima dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) e i documenti relativi alla vicenda per la quale si intende richiedere l'assistenza legale.

Riferimenti normativi