Informativa resa alla clientela ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento IV Direttiva — UE 2015/849) e dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (recepimento V Direttiva — UE 2018/843), in attuazione delle Regole Tecniche emanate dal CNF e delle Linee Guida del CNF in materia antiriciclaggio (ultimo aggiornamento approvato dal CNF con delibera del 22 luglio 2022).
Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026
1. Premessa — l'avvocato fra i soggetti obbligati
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 231/2007, gli avvocati rientrano fra i professionisti obbligati all'osservanza della normativa antiriciclaggio quando, in nome o per conto del proprio cliente, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
a) il trasferimento, a qualsiasi titolo, di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
L'obbligo non si applica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, in relazione all'esame della posizione giuridica del cliente o all'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
In sintesi: l'obbligo antiriciclaggio non opera per l'attività di difesa e rappresentanza in giudizio e per la consulenza sull'instaurazione di un procedimento giudiziario, mentre opera per le attività professionali "atipiche" elencate alle lett. a)-e) sopra riportate (in particolare: assistenza in operazioni immobiliari, societarie, fiscali, fiduciarie, di gestione patrimoniale).
2. Adeguata verifica della clientela (artt. 17-23 D.Lgs. 231/2007)
Quando l'incarico ricade nell'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio (v. § 1), il Titolare procede all'adeguata verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, secondo le seguenti modalità:
2.1 Quando si applica
L'adeguata verifica è obbligatoria:
- all'instaurazione del rapporto professionale continuativo;
- in occasione dell'esecuzione di una prestazione professionale occasionale di importo pari o superiore a € 15.000 (ovvero a importi inferiori se vi è il sospetto di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o quando vi sia un dubbio sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza ai fini dell'identificazione);
- quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie applicabili;
- in caso di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
2.2 In cosa consiste
L'adeguata verifica comprende:
a) identificazione del cliente e dell'esecutore mediante esibizione di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale e (per le persone giuridiche) visura camerale aggiornata;
b) identificazione del titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e — per le società — verifica nel Registro dei Titolari Effettivi istituito presso le Camere di Commercio (art. 21, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2007 e D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto professionale (in particolare: provenienza dei fondi, finalità dell'operazione, contesto economico in cui essa si inserisce);
d) controllo costante durante l'intero rapporto professionale, con aggiornamento periodico delle informazioni acquisite, secondo un approccio basato sul rischio (art. 17 D.Lgs. 231/2007).
2.3 Profilo di rischio
A ciascun cliente viene assegnato un profilo di rischio (basso, medio, elevato) sulla base dei criteri di cui all'allegato del D.Lgs. 231/2007 e delle Regole Tecniche del CNF, in funzione di:
- caratteristiche del cliente (persona fisica, persona giuridica, ente non profit, trust; presenza di persone politicamente esposte ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd), D.Lgs. 231/2007; nazionalità; settore di attività);
- tipo e oggetto della prestazione professionale;
- area geografica di operatività;
- modalità di esecuzione della prestazione.
In presenza di un profilo di rischio elevato (es. cliente PEP, soggetto residente in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 9 Direttiva 2015/849, operazioni complesse o di importo eccezionalmente elevato senza giustificazione economica apparente) si applicano misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2007.
2.4 Cosa il cliente è tenuto a fornire
Il cliente è tenuto a fornire — ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 — sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Il mancato fornimento delle informazioni richieste comporta l'obbligo per il professionista di astenersi dall'instaurare il rapporto o dall'eseguire la prestazione (art. 42 D.Lgs. 231/2007) e di valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta.
L'eventuale conferimento di dati falsi in sede di adeguata verifica costituisce, oltre che illecito civile, reato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 10.000 a € 30.000).
3. Conservazione dei documenti (art. 31 D.Lgs. 231/2007)
Il Titolare conserva, in formato cartaceo o elettronico, per dieci anni dalla cessazione del rapporto professionale o dall'esecuzione della prestazione occasionale:
a) i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica (copia dei documenti d'identità, codici fiscali, visure, attestazioni del titolare effettivo);
b) le informazioni acquisite circa lo scopo e la natura del rapporto;
c) i documenti originali (o copie con efficacia probatoria) della corrispondenza con il cliente, delle ricevute di pagamento, delle fatture, dei contratti.
I documenti sono conservati con modalità che ne garantiscono la disponibilità tempestiva in caso di richiesta delle Autorità competenti (Guardia di Finanza — Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, UIF — Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Autorità giudiziaria, MEF, CNF), nonché la ricostruzione storica dei flussi finanziari.
I dati personali contenuti nei documenti antiriciclaggio sono trattati conformemente al GDPR e alla normativa nazionale: per le finalità, le basi giuridiche e i diritti dell'interessato si rinvia alla Privacy Policy.
4. Segnalazione di operazioni sospette (art. 35 D.Lgs. 231/2007)
Quando il Titolare, anche solo sulla base di un sospetto — e indipendentemente dalla soglia di importo, dalla cittadinanza o dalla residenza del cliente — ritiene che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è tenuto a inoltrare senza indugio una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. 231/2007.
L'obbligo di segnalazione prevale sull'obbligo deontologico di segreto professionale (art. 13 Codice Deontologico Forense) limitatamente alle attività indicate al § 1, lett. a)-e) e con esclusione dell'attività di difesa giudiziale e di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un giudizio.
La segnalazione:
- è trasmessa tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, con modalità che ne garantiscono la riservatezza;
- è coperta da assoluta riservatezza: è vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione (art. 39 D.Lgs. 231/2007), pena la sanzione amministrativa pecuniaria e — nei casi più gravi — la sanzione penale ai sensi dell'art. 55, comma 4, del medesimo decreto;
- è effettuata in buona fede e per finalità di prevenzione: il professionista segnalante non è responsabile né sotto il profilo civile, né penale, né deontologico per la segnalazione effettuata nei modi e nelle forme di legge (art. 38 D.Lgs. 231/2007).
5. Astensione (art. 42 D.Lgs. 231/2007)
Il Titolare non instaura il rapporto professionale, non esegue operazioni e pone fine al rapporto in corso quando:
- non è in grado di compiere l'adeguata verifica per impossibilità oggettiva (es. mancata collaborazione del cliente);
- ha il sospetto che la prestazione richiesta possa essere strumentale ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L'astensione è accompagnata, ove ne ricorrano i presupposti, dalla SOS di cui al § 4.
6. Riservatezza e segreto professionale
L'osservanza degli obblighi antiriciclaggio si concilia con il fondamentale dovere di segreto professionale (art. 6 e art. 13 Codice Deontologico Forense; art. 622 c.p.; art. 200 c.p.p.) in forza dell'esclusione espressa, di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/2007, della difesa giudiziale e della consulenza sull'instaurazione di un giudizio dall'ambito di applicazione della normativa.
Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione, l'obbligo di segnalazione UIF costituisce deroga di legge al segreto professionale, espressamente autorizzata dall'ordinamento e quindi non lesiva del dovere deontologico.
In ogni caso, tutte le informazioni acquisite nell'esercizio del mandato — comprese quelle utilizzate per gli adempimenti antiriciclaggio — sono trattate con la massima riservatezza e non sono comunicate a terzi se non nei casi e con le modalità tassativamente previsti dalla legge.
7. Linee guida del CNF e fonti di approfondimento
Per ogni approfondimento sulla normativa antiriciclaggio applicabile agli avvocati si rinvia a:
- Regole Tecniche del CNF in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e di segnalazione delle operazioni sospette, da ultimo aggiornate con delibera CNF del 22 luglio 2022;
- Linee Guida del CNF per la valutazione del rischio antiriciclaggio;
- Quaderni della Fondazione Forense Italiana e circolari interpretative della Commissione antiriciclaggio CNF;
- sito istituzionale UIF (uif.bancaditalia.it) — modulistica, comunicazioni, FAQ;
- sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Comitato di Sicurezza Finanziaria (dt.mef.gov.it).
8. Contatti
Per ogni informazione relativa agli adempimenti antiriciclaggio:
Avv. Gabriele Piermartini
Corso della Repubblica n. 19 — 47121 Forlì (FC)
Tel.: +39 0543 171 4284 — Cell.: +39 338 285 0989
PEC:gabriele.piermartini@ordineavvocatiforlicesena.eu
E-mail:gabriele.piermartini@gmail.com
Forlì, 4 giugno 2026
Avv. Gabriele Piermartini
