Quando il provvedimento incide sull'attività o sui diritti
Il rapporto fra impresa e Pubblica Amministrazione è scandito da provvedimenti che incidono direttamente sulla operatività: l'autorizzazione commerciale negata o revocata, l'ordinanza di sospensione dell'attività emessa dal Comune a seguito di verifica ASL, il verbale della Guardia di Finanza in materia di lavoro irregolare, il diniego del titolo edilizio, l'esclusione da una procedura di gara. Per il privato cittadino, il fronte è quello delle sanzioni amministrative — codice della strada, regolamenti comunali, normativa speciale — e dei provvedimenti che incidono su patente, residenza, autorizzazioni personali.
In entrambi i casi il sistema è dominato dalla brevità dei termini di impugnazione e dalla rigidità del riparto di giurisdizione: il rimedio corretto va individuato con precisione, perché l'errore — la proposizione del ricorso davanti al giudice ordinario quando competente è il TAR, o viceversa — comporta sovente la perdita della tutela. Lo Studio assiste imprese, professionisti, piccoli imprenditori e persone fisiche del territorio romagnolo nella gestione del rapporto con la PA, dal contraddittorio procedimentale al contenzioso davanti al giudice amministrativo e ordinario.
Accesso agli atti e accesso civico generalizzato
L'accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 ss. L. 241/1990 — riservato a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale — e l'accesso civico generalizzato introdotto dal D.Lgs. 33/2013 (cosiddetto FOIA italiano), che consente la conoscenza di documenti detenuti dall'Amministrazione anche in assenza di un interesse qualificato, costituiscono spesso il primo passo della strategia difensiva. La conoscenza completa della documentazione che ha condotto al provvedimento è condizione per impugnarlo efficacemente.
Lo Studio assiste nella formulazione delle istanze di accesso, nella gestione del termine di trenta giorni per la risposta, nell'attivazione del ricorso al TAR contro il diniego o il silenzio ex art. 116 c.p.a. con il rito speciale e accelerato che la norma prevede. La distinzione fra i due regimi — interesse qualificato per l'accesso documentale, controinteressi più ampi e limiti più severi per l'accesso civico — è oggetto di valutazione caso per caso.
Ricorsi gerarchici e ricorsi straordinari al Capo dello Stato
Il sistema italiano conserva due rimedi amministrativi che si affiancano al giudizio davanti al TAR: il ricorso gerarchico (d.P.R. 1199/1971), proponibile contro atti non definitivi all'organo sovraordinato entro trenta giorni, e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esperibile contro atti definitivi entro centoventi giorni dalla notifica, in alternativa al ricorso giurisdizionale.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato — istruito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e definito con decreto presidenziale di valore equiparato alla sentenza — presenta vantaggi in termini di costi (contributo unificato ridotto) e di durata, ma comporta la rinuncia alla possibilità di chiedere la sospensione cautelare del provvedimento secondo lo schema accelerato del processo amministrativo, oltre al regime di alternatività rigorosa rispetto al ricorso giurisdizionale. La scelta dello strumento richiede una valutazione preventiva del caso, soprattutto in materie nelle quali il rimedio straordinario è tradizionalmente diffuso.
Ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Il termine si dimezza nelle materie soggette a rito accelerato (appalti, immigrazione, accesso, alcuni provvedimenti elettorali). La domanda di sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a. — collegiale ordinaria o monocratica nei casi di estrema urgenza ex art. 56 c.p.a. — consente di neutralizzare l'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione di merito.
L'attività dello Studio comprende la verifica preliminare della giurisdizione amministrativa, l'analisi della motivazione del provvedimento alla ricerca dei vizi tipici (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche — difetto di istruttoria, illogicità, sviamento, disparità di trattamento), la redazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del ricorso in appello al Consiglio di Stato. La trattazione delle controversie davanti al TAR Emilia-Romagna — sede di Bologna — costituisce il foro ordinario per la maggior parte dei provvedimenti che riguardano il territorio romagnolo, salvo i casi in cui la legge attribuisce la competenza funzionale al TAR Lazio.
Sanzioni amministrative (L. 689/1981): opposizione al GdP o al Tribunale
La gran parte delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Comuni, Prefetture, autorità di vigilanza e altri enti è soggetta al regime generale della L. 689/1981, con la possibilità di scrivere memorie difensive entro trenta giorni dalla notifica del verbale e di proporre opposizione al Giudice di Pace o al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, secondo la ripartizione di competenza per materia e per valore stabilita dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Lo Studio assiste nella valutazione preliminare della fondatezza dell'opposizione — alla luce dei termini di contestazione, della motivazione del verbale e della prova dei fatti contestati — e nella conduzione del giudizio. La materia abbraccia le sanzioni in materia di codice della strada (per le quali la disciplina speciale dell'opposizione è contenuta nell'art. 7 D.Lgs. 150/2011), le sanzioni edilizie, quelle in materia di rifiuti, le sanzioni dell'Ispettorato del lavoro, le sanzioni della SIAE, le sanzioni amministrative tributarie locali.
Provvedimenti SIAE, GdF, ASL, Comune
La regolarità formale del verbale, il rispetto del termine di centocinquanta giorni per la notifica al residente in Italia (art. 14 L. 689/1981), la correttezza della motivazione e l'esistenza dei presupposti sostanziali della contestazione sono i temi ricorrenti nella difesa dell'impresa o del cittadino destinatario di provvedimenti delle autorità di controllo. Lo Studio segue le pratiche relative a:
- accertamenti SIAE in tema di diritti d'autore per pubblici esercizi e attività commerciali;
- verbali della Guardia di Finanza nelle materie diverse da quella tributaria in senso stretto (giochi e scommesse, lavoro irregolare, antiriciclaggio);
- prescrizioni e provvedimenti dell'ASL in materia di sicurezza alimentare, igiene del lavoro, autorizzazioni sanitarie;
- ordinanze del Sindaco e provvedimenti dei dirigenti comunali in materia di autorizzazioni commerciali (artt. 17 ss. D.Lgs. 114/1998 e normativa regionale), pubblici esercizi (TULPS), titoli edilizi (d.P.R. 380/2001).
Il coordinamento con il professionista tecnico — commercialista, consulente del lavoro, geometra, architetto — è continuativo, soprattutto nelle fasi in cui la difesa richiede l'integrazione di documentazione tecnica.
Espropri e usi civici
Il procedimento di esproprio per pubblica utilità disciplinato dal d.P.R. 327/2001 si articola in fasi successive — dichiarazione di pubblica utilità, decreto di esproprio, determinazione dell'indennità — ciascuna delle quali presenta proprie possibilità di tutela. La giurisdizione si ripartisce fra il giudice amministrativo (per la legittimità dei provvedimenti) e il giudice ordinario, in particolare la Corte d'Appello (per la determinazione dell'indennità). Le questioni in materia di usi civici, devolute al Commissariato regionale e da questo al giudice ordinario, presentano profili istruttori specifici. Lo Studio assiste nei procedimenti relativi al territorio romagnolo, con particolare attenzione alle tempistiche di tutela e alla quantificazione dell'indennizzo.
Procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
Il pubblico dipendente è soggetto a un sistema disciplinare che, pur attratto in larga parte alla giurisdizione del giudice del lavoro per effetto della "privatizzazione" del rapporto, conserva specifici profili pubblicistici nella fase del procedimento (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001), nelle modalità di costituzione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e nei termini perentori di contestazione e di conclusione. Lo Studio assiste il dipendente pubblico nella fase procedimentale, nelle audizioni davanti all'UPD e nel successivo contenzioso davanti al Tribunale. Per il personale appartenente alle Forze Armate, alla Polizia di Stato e ai Corpi militarmente organizzati — in cui il rapporto di lavoro resta integralmente pubblicistico e il sistema disciplinare ha regole proprie — si rinvia alla pagina dedicata.
Diritto degli appalti pubblici per le PMI
L'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento di contratti pubblici è disciplinato oggi dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, entrato in vigore in via definitiva il 1° luglio 2023). La materia presenta termini di impugnazione ridotti (trenta giorni), riti accelerati (artt. 119 e 120 c.p.a.) e un'articolazione di vizi specifici legati alle fasi della procedura. Lo Studio segue le PMI del territorio nei profili contenziosi conseguenti a esclusioni, aggiudicazioni a terzi e atti della procedura di gara, in raccordo con eventuali consulenti tecnici esterni quando la complessità della commessa lo renda opportuno.
Il metodo dello Studio
Il primo incontro è destinato all'inquadramento del caso e all'analisi del provvedimento e della documentazione di riferimento. Su questa base lo Studio formula il preventivo scritto dell'attività professionale ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012.
Lo Studio è individuale: il rapporto con il cliente è diretto con il titolare. La valutazione del rimedio più adeguato — istanza in autotutela, ricorso gerarchico, ricorso straordinario, ricorso giurisdizionale al TAR — è parte costitutiva della consulenza e precede la scelta dello strumento processuale. Quando l'impresa è seguita da consulenti tecnici di altre discipline, il raccordo è continuativo per tutta la durata del procedimento.
Aree collegate
- Diritto del lavoro datoriale — per i profili sanzionatori dell'Ispettorato del Lavoro.
- Diritto tributario e contenzioso fiscale — per le sanzioni amministrative tributarie e i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Per un primo confronto
Per un primo confronto sulla Sua situazione può scrivere alla casella PEC dello Studio o utilizzare il form di contatto. Il primo incontro è destinato a inquadrare il caso e a definire — se opportuno — il preventivo scritto dell'attività ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012.
